Art. 5.(( (Saggio degli interessi). ))((1.Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.
2.Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
a)per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b)per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3.Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.))((2))-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".
Entrata in vigore il 15 novembre 2012
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