Art 3

Art. 3.1.Dopo la voce n. 130 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente:
"Numero d'ordine Indicazione degli atti soggetti ad imposta Ammontare della tassa Modo di pagamento 131 Licenza o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990) - per ogni mese di utenza 25.000 Congiun- tamente all'ab- bonamento

Note

1. La tassa e' dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta.
2. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i termini e le modalita' di pagamento del tributo.
3. Le modalita' e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di e ntrambi gli arti inferiori, nonche' a non vedenti. Per godere dell' esenzione l'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.".


2.Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1 giugno 1991. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' in possesso della licenza o del documento sostitutivo, di cui alla voce n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, la tassa deve essere corrisposta per la prima volta con la seconda bolletta di pagamento emessa successivamente alla predetta data, con riferimento alle mensilita' maturate a partire dal 1 giugno 1991; per gli invalidi di cui alla nota 4 della predetta voce n. 131, l'esenzione si applica a decorrere dal periodo di utenza successivo a quello nel corso del quale viene presentata la certificazione sanitaria prevista nella medesima nota.
3.Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono versare, contestualmente al pagamento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel primo semestre di ciascun esercizio, anche una somma pari al 90 per cento dell'ammontare di tale imposta, a titolo di acconto di quella relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio. Con il decreto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono stabilite le modalita' di applicazione della disposizione del presente comma. ((15))3-bis.Se l'ammontare del versamento di cui al comma 3 e' superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel secondo semestre, gli enti di cui al medesimo comma 3 hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, per i semestri successivi ovvero di chiederne il rimborso nella dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al quale si verifica l'eccedenza. Con il decreto previsto nel comma 3 sono stabilite anche le modalita' di applicazione della disposizione del presente comma. La somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con gli interessi di cui al comma 4 dello stesso articolo.
--------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 9) che "Limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.2 luglio 1991, n. 202, e' elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
Entrata in vigore il 12 luglio 2004
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