Art 3
Art. 3.1.Dopo la voce n. 130 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente:
"Numero d'ordine Indicazione degli atti soggetti ad imposta Ammontare della tassa Modo di pagamento 131 Licenza o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990) - per ogni mese di utenza 25.000 Congiun- tamente all'ab- bonamento
Note
1. La tassa e' dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta.
2. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i termini e le modalita' di pagamento del tributo.
3. Le modalita' e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di e ntrambi gli arti inferiori, nonche' a non vedenti. Per godere dell' esenzione l'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.".
2.Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1 giugno 1991. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' in possesso della licenza o del documento sostitutivo, di cui alla voce n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, la tassa deve essere corrisposta per la prima volta con la seconda bolletta di pagamento emessa successivamente alla predetta data, con riferimento alle mensilita' maturate a partire dal 1 giugno 1991; per gli invalidi di cui alla nota 4 della predetta voce n. 131, l'esenzione si applica a decorrere dal periodo di utenza successivo a quello nel corso del quale viene presentata la certificazione sanitaria prevista nella medesima nota.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. DICEMBRE 2016, N. 225)).((16))3-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. DICEMBRE 2016, N. 225)).((16))--------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 35) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
"Numero d'ordine Indicazione degli atti soggetti ad imposta Ammontare della tassa Modo di pagamento 131 Licenza o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990) - per ogni mese di utenza 25.000 Congiun- tamente all'ab- bonamento
Note
1. La tassa e' dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta.
2. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i termini e le modalita' di pagamento del tributo.
3. Le modalita' e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di e ntrambi gli arti inferiori, nonche' a non vedenti. Per godere dell' esenzione l'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.".
2.Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1 giugno 1991. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' in possesso della licenza o del documento sostitutivo, di cui alla voce n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, la tassa deve essere corrisposta per la prima volta con la seconda bolletta di pagamento emessa successivamente alla predetta data, con riferimento alle mensilita' maturate a partire dal 1 giugno 1991; per gli invalidi di cui alla nota 4 della predetta voce n. 131, l'esenzione si applica a decorrere dal periodo di utenza successivo a quello nel corso del quale viene presentata la certificazione sanitaria prevista nella medesima nota.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. DICEMBRE 2016, N. 225)).((16))3-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. DICEMBRE 2016, N. 225)).((16))--------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 35) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.