riscossione coattiva

Art. 7. Riscossione coattiva1.Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2.Per la riscossione coattiva delle entrate ((diverse da quelle)) di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.
3.Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo e' formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione.
Entrata in vigore il 9 dicembre 1998

Sentenze2

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