Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 9
Art. 9.
(Art. 8 T. U. 1926).
Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.