Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 9


Art. 9.

(Art. 8 T. U. 1926).

Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Entrata in vigore il 26 giugno 1931
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