Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 80


Art. 80.

(Art. 78 T. U. 1926).

L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
((44a)) -------------AGGIORNAMENTO (44a)
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 9) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80".
Entrata in vigore il 29 agosto 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi