Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 140


Art. 140.

(Art. 141 'I'. U. 1926).

I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da L. 2000 e 6000.

Entrata in vigore il 26 giugno 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi