Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 57
Art. 57.
(Art. 56 T. U. 1926).
Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco ne' lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
((La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e' lo stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalita' di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.))