Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 57


Art. 57.

(Art. 56 T. U. 1926).

Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco ne' lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

((La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e' lo stesso a rilasciare la licenza.

Nel regolamento sono definite le modalita' di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.))
Entrata in vigore il 13 maggio 2011
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