Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 77
Art. 77.
(Art. 75 T. U. 1926).
Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza.
((123)) -------------AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".