Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 77
Art. 77.
(Art. 75 T. U. 1926).
Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza.