Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 77


Art. 77.

(Art. 75 T. U. 1926).

Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 26 giugno 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi