Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 49
Art. 49.
(Art. 48 T. U. 1926).
Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.