Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 49


Art. 49.

(Art. 48 T. U. 1926).

Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Entrata in vigore il 26 giugno 1931
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