Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 221


Art. 221.

(Art. 225 T. U. 1926).

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate.

((Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila))((58))

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.
---------------AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
Entrata in vigore il 4 agosto 1994
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