Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 99


Art. 99.

(Art. 97 T. U. 1926).

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ((ai trenta giorni)) senza che sia dato avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e' revocata.

La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
Entrata in vigore il 2 marzo 2012

Sentenze1


  • 1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-03-02, n. 202300302
    Provvedimento:
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    • abuso d'ufficio·
    • archiviazione del procedimento penale·
    • art. 43 TULPS·
    • art. 99 R.D. n. 773/1931·
    • compensazione delle spese di lite·
    • divieto di detenzione armi·
    • eccesso di potere·
    • falsità materiale commessa da pubblico ufficiale·
    • giurisprudenza in materia di autorizzazioni di polizia·
    • inammissibilità del ricorso·
    • motivi aggiunti del ricorso·
    • oscuramento dei dati personali·
    • procedimento penale·
    • provvedimento prefettizio·
    • requisiti morali per le autorizzazioni di polizia·
    • ricorso amministrativo·
    • tempestività della notifica·
    • valutazione discrezionale della pubblica sicurezza·
    • violazione di legge
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