Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 28


Art. 28.

(Art. 27 T. U. 1926).

Oltre i casi preveduti dal codice penale, ((sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita)) senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. ((Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte))((83))((La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato))((83))

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al prefetto.

Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila.((83)) --------------AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 18 aprile 1941, n. 408, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 novembre 1941, n. 1323 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e' sospesa l'applicazione dell'art. 28, 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, per quanto riguarda la fabbricazione di uniformi militari e di altri oggetti destinati all'equipaggiamento delle Forze armate, limitatamente alle ditte che attendono a tale fabbricazione esclusivamente su diretta ordinazione dell'autorita' militare ed alle persone che lavorano per conto e sotto la responsabilita' delle ditte medesime". --------------AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 3, lettera d)) che "al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1-ter, comma 5) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data".
Entrata in vigore il 8 febbraio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi