Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 55


Art. 55.

(Art. 54 T. U. 1926).

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. ((Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento.))I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.(55)

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di ((cinquanta))anni anche dopo la cessazione dell'attivita'.

((Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curera' la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'))

E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.(20)

Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere.(20)

Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.(20)

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila.(20)
---------------AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente di darne avviso all'autorita' di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 58, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635". ---------------AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l'art. 12, comma 11) che la presente modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Entrata in vigore il 13 maggio 2011

Sentenze41


  • 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-08, n. 202404143
    Provvedimento:
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    • art. 101 R.D. 635/1940·
    • art. 55 TULPS·
    • assoluzione da reato·
    • eccesso di potere·
    • fabbricazione fuochi artificiali·
    • omessa comunicazione di avvio del procedimento·
    • principio di ragionevolezza·
    • proporzionalità del provvedimento amministrativo·
    • responsabilità penale·
    • revoca autorizzazioni di polizia·
    • sequestro di materiale esplodente·
    • sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa·
    • valutazione di affidabilità del soggetto autorizzato·
    • violazione prescrizioni di sicurezza

  • 2. TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-06-04, n. 202402099
    Provvedimento:
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    • adempimento istruttorio·
    • art. 42 TULPS·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • dimostrato bisogno·
    • diniego di rinnovo del porto d'armi·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • misure cautelari·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • onere probatorio·
    • principio di legittimo affidamento·
    • riparto delle spese di giudizio·
    • segnalazione all'autorità giudiziaria

  • 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-25, n. 202210390
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    • art. 1223 c.c.·
    • art. 1227 c.c.·
    • art. 2043 c.c.·
    • art. 52 d.lgs. 196/2003·
    • compensazione delle spese·
    • danno emergente·
    • danno ingiusto·
    • giudizio controfattuale·
    • illegittimità provvedimento amministrativo·
    • lucro cessante·
    • nesso di causalità·
    • Regolamento (UE) 2016/679·
    • responsabilità civile della pubblica amministrazione·
    • revoca licenza di armeria·
    • risarcimento danni·
    • tutela dei dati personali

  • 4. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-07-14, n. 202201301
    Provvedimento:
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    • art. 39 TULPS·
    • autorizzazioni di polizia·
    • comunicazione di avvio del procedimento amministrativo·
    • diritto amministrativo·
    • discrezionalità amministrativa·
    • giudizio prognostico sulla affidabilità del titolare di licenze·
    • giurisprudenza amministrativa sulle autorizzazioni di polizia·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • regolamento di esecuzione TULPS·
    • revoca licenze di detenzione armi e materiale esplodente·
    • sospensione delle autorizzazioni di polizia·
    • tutela dell'ordine e sicurezza pubblica·
    • voltura delle licenze di polizia

  • 5. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-05-25, n. 202203548
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    • art. 11 TULPS·
    • art. 48 TULPS·
    • art. 52 TULPS·
    • art. 55 TULPS·
    • art. 8-13 TULPS·
    • autorizzazioni per attività pirotecnica·
    • capacità tecnica·
    • diniego di licenza·
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    • giurisprudenza amministrativa·
    • indagini preliminari·
    • interposizione fittizia·
    • misure cautelari·
    • nulla osta·
    • periculum in mora·
    • procedimento penale·
    • revoca licenza·
    • sospensione attività·
    • TULPS
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