Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 6


Art. 6.

(Art. 5 T. U. 1926).

Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, puo' essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.

Entrata in vigore il 26 giugno 1931
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