Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 6
Art. 6.
(Art. 5 T. U. 1926).
Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, puo' essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.