Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 42


Art. 42.

(Art. 41 T. U. 1926).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110))((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110))

Il questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.
Entrata in vigore il 21 aprile 1975
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