Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 35


Art. 35.

(Art. 34 T. U. 1926).

((1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

3. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario.
Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'.

4. Gli armaioli devono, altresi', comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.

7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonche' dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

8. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.)) ---------------AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente di darne avviso all'autorita' di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 58, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635". ---------------AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l'art. 12, comma 11) che la presente modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Entrata in vigore il 13 maggio 2011

Sentenze77


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/2020, n. 9772
    Provvedimento:
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    • 2. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-11-06, n. 202300843
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      • annullamento provvedimento amministrativo·
      • certificato medico per detenzione armi·
      • compensazione delle spese di lite·
      • difetto d'istruttoria·
      • divieto di detenzione armi·
      • motivazione del provvedimento·
      • principio di buona amministrazione·
      • proporzionalità del provvedimento·
      • violazione art. 38 e 39 T.U.L.P.S.·
      • violazione art. 6 D.Lgs. 121/2013·
      • violazione art. 7 Legge 241/1990

    • 3. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-05-18, n. 202300315
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      • art. 10 L. n. 241/1990·
      • art. 43 R.D. n. 773/1931·
      • certificato medico di idoneità·
      • eccesso di potere·
      • giudizio prognostico di affidabilità·
      • giurisprudenza in materia di porto di armi·
      • memoria endoprocedimentale·
      • patteggiamento ex artt. 444 e ss. C.P.P.·
      • pregiudizi di polizia·
      • reato ex art. 186, comma 2, Codice della Strada·
      • rinnovo licenza di porto di fucile·
      • usucapienza di sostanze stupefacenti e alcool

    • 4. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300468
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      • art. 39 T.U.L.P.S.·
      • carenza di istruttoria·
      • compensazione delle spese·
      • divieto di detenzione armi·
      • eccesso di potere·
      • giurisprudenza in materia di armi·
      • motivazione del provvedimento·
      • requisiti di affidabilità·
      • tutela della sicurezza pubblica·
      • valutazione discrezionale

    • 5. TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2024-03-29, n. 202400261
      Provvedimento:
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      • cessazione della materia del contendere·
      • comunicazioni di notizie di reato·
      • diritti della difesa·
      • divieto di detenere armi·
      • istanza di riesame·
      • oscuramento dei dati personali·
      • revoca licenza di porto d'armi·
      • spese di lite·
      • violazione art. 10 bis legge n. 241/1990
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