(regime pensionistico degli iscritti al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'enpals)

Art. 3.(Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni
per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS)1.Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente.
2.Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e' determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3.Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile e' incrementato secondo l'allegata Tabella B.
4.Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere piu' elevate assoggettate a contribuzione. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la retribuzione giornaliera pensionabile e' costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione. Il numero delle giornate di retribuzione e' determinato secondo quanto disposto al comma 3.
5.La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 3 e 4 e' indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1993, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data.
6.Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7.Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia"
Entrata in vigore il 26 giugno 1997
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