(modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche)
Art. 4.(Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle
prestazioni pensionistiche)1.A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'eta' prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.
2.Il diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato al compimento dell'eta' indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:
a)attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
b)attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
c)direttori d'orchestra e sostituti;
d)figuranti e indossatori.
3.Per i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4.A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ((ogni diciotto mesi)) fino a raggiungere l'eta' di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.
5.Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favare un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.
6.Per le pensioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per i lavoratori di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianita' previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'importo del relativo trattamento pensionistico e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianita' contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7.Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto. del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le parole: "di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo" dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.
8.Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre 1992, 1'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento e' applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
9.Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
10.L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.
11.I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.
12.Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.
13.Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificita' dell'attivita' lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica, ai fini del conseguimento dell'eta' pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.
14.I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'eta' pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.
prestazioni pensionistiche)1.A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'eta' prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.
2.Il diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato al compimento dell'eta' indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:
a)attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
b)attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
c)direttori d'orchestra e sostituti;
d)figuranti e indossatori.
3.Per i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4.A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ((ogni diciotto mesi)) fino a raggiungere l'eta' di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.
5.Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favare un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.
6.Per le pensioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per i lavoratori di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianita' previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'importo del relativo trattamento pensionistico e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianita' contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7.Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto. del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le parole: "di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo" dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.
8.Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre 1992, 1'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento e' applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
9.Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
10.L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.
11.I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.
12.Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.
13.Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificita' dell'attivita' lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica, ai fini del conseguimento dell'eta' pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.
14.I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'eta' pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.