l'attivita' di distribuzione
Art. 9. L'attivita' di distribuzione1.Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.
3.Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.
4.Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le predette societa' servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unita' di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.
5.Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta.
6.L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.
((7.I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o piu' societa' per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attivita' e le passivita' relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle attivita' esercitate dalle predette societa'))
2.Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.
3.Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.
4.Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le predette societa' servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unita' di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.
5.Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta.
6.L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.
((7.I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o piu' societa' per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attivita' e le passivita' relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle attivita' esercitate dalle predette societa'))
1. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-12-23, n. 202217472Provvedimento:Leggi di più...- additività degli incentivi·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- certificati bianchi·
- data di entrata in esercizio·
- eccesso di potere·
- efficienza energetica·
- giurisprudenza sui certificati bianchi·
- incentivi per progetti di efficienza energetica·
- interpretazione art. 6 co.2 del DM 28 dicembre 2012·
- linee guida AEEG EEN 09/11·
- rigetto della proposta di progetto·
- spese di lite·
- violazione art. 10 bis legge n. 241 del 1990·
- violazione art. 3 legge n. 241 del 1990·
- violazione art. 6 co.2 del DM 28 dicembre 2012
2. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-04-03, n. 202406434Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 10 bis, l. n. 241 del 1990·
- autoconsumo energetico·
- autotutela amministrativa·
- certificati bianchi (TEE)·
- connessione alla rete elettrica·
- efficienza energetica·
- giurisprudenza amministrativa·
- GSE (Gestore dei Servizi Energetici)·
- incentivi per risparmio energetico·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- normativa in materia di efficienza energetica·
- progetti di risparmio energetico·
- Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC)·
- risarcimento danni·
- TAR Lazio
3. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-06, n. 202302217Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera ARERA·
- autotutela creditoria·
- compensazione delle spese di giudizio·
- giurisprudenza amministrativa·
- gruppo societario e responsabilità·
- improcedibilità del ricorso·
- inadempimento contrattuale·
- interesse a ricorrere·
- monopolista legale·
- principio di libera iniziativa economica·
- proporzionalità e ragionevolezza·
- requisiti per la stipula di contratti di dispacciamento·
- sospensione del contratto di dispacciamento·
- violazione di norme civilistiche
4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202400197Provvedimento:Leggi di più...- art. 1-ter D.P.R. 235/1977·
- atti amministrativi·
- atti amministrativi e loro impugnazione·
- attività delle imprese di distribuzione elettrica·
- attività di distribuzione elettrica·
- beni pubblici·
- concessione di distribuzione elettrica·
- diritto amministrativo·
- interpretazione delle norme giuridiche·
- normativa sulla distribuzione elettrica in Italia·
- normativa sulle concessioni·
- piani di distribuzione elettrica·
- principio di buona fede·
- requisiti per la concessione delle distribuzioni·
- sostituzione delle concessioni·
- trasferimento delle concessioni·
- verifica dei requisiti per la concessione
5. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-04-04, n. 202406477Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis l. 241/1990·
- art. 1148 c.c.·
- art. 1153 c.c.·
- art. 21 octies l. 241/1990·
- art. 29 d.lgs. 28/2011·
- autoconsumo energetico·
- Certificati Bianchi·
- compensazione spese di lite·
- connessione alla rete elettrica·
- delibera AEEG 9/11 del 27 ottobre 2011·
- diniego di certificazione risparmi energetici·
- d.m. 28 dicembre 2012·
- efficienza energetica·
- modifica normativa da parte di GSE·
- principio di autotutela amministrativa·
- risarcimento danni·
- usucapione·
- usucapione breve