dimissioni dal corso di formazione iniziale
Art. 5. Dimissioni dal corso di formazione iniziale1.Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari che:
a)dichiarano di rinunciare al corso;
b)non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia;
c)non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
d)non superano l'esame finale del corso;
e)sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile.
2.I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta (( durante il corso )), da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3.Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.
5.Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.
a)dichiarano di rinunciare al corso;
b)non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia;
c)non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
d)non superano l'esame finale del corso;
e)sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile.
2.I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta (( durante il corso )), da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3.Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.
5.Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.
1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-07-30, n. 202008900Provvedimento:Leggi di più...- annullamento bando di concorso·
- art. 2 legge n. 241/1990·
- compensazione spese di lite·
- concorso pubblico·
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- principi di economicità, efficienza e buon andamento·
- regolamento interno Scuola Superiore di Polizia·
- scorrimento graduatoria·
- specialità ordinamento Forze di Polizia·
- violazione art. 97 Cost.
2. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-07-07, n. 202007808Provvedimento:Leggi di più...- annullamento bando di concorso·
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- violazione art. 3 Cost.·
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3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-14, n. 201806426Provvedimento:Leggi di più...- art. 100 c.p.c.·
- art. 21 legge 1034/1971·
- art. 33 comma 5 D.lgs. n. 198/2006·
- art. 3 e 97 Costituzione·
- art. 41 D.lgs. n. 104/2010·
- art. 5 D.lgs. n. 334/2000·
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4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-09-03, n. 201504107Provvedimento:Leggi di più...- art. 21-bis della legge 241/1990·
- art. 5 del d.lgs. 334/2000·
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5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-05-30, n. 201405821Provvedimento:Leggi di più...- art. 21-bis legge n. 241/1990·
- compensazione delle spese di giudizio·
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- normativa speciale per il personale della Polizia di Stato·
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