Art 2

Art. 2.1.L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e puo' essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita della localita' di confine dello Stato estero sede di servizio.
2.Le variazioni di cui al comma 1, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascuno Stato estero, alla misura iniziale della terza fascia, quale risulta dalle tabelle A e B allegate alla presente legge aggiornate con il costo della vita rilevato alla fine del biennio precedente.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1990

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