lavoro straordinario.

Art. 5. Lavoro straordinario.

E' autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell'art. 1, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10% o con un aumento corrispondente sui cottimi. ((2))---------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 luglio 1940, n. 1109, ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Tuttavia il Ministro per le corporazioni puo' autorizzare che siano effettuate ore di lavoro straordinarie in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 692, stabilendone eventualmente le condizioni, sentite le Associazioni sindacali interessate".
Entrata in vigore il 16 agosto 1940
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