disposizioni generali
Art. 1. Disposizioni generali1.Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome ((, alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni)).
2.All'((Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA))) compete ((unicamente)) la gestione della riserva nazionale ai sensi ((dell'articolo 3)), l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli importi ((di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8)), nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.
3.La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.
4.((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.
5.((Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia)) sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli ((nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto)). In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 10.000 e non superiore a Euro 100.000.
6.Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ((ai sensi dell'articolo 4)) e le loro organizzazioni, le organizzazioni ((dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)), nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal ((decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188)), si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di cui al comma7.((I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto)).
7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ((sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari)), sono definite le modalita' di attuazione ((delle disposizioni del presente decreto)).
8.L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689((. . .)).
9.In caso di mancato versamento del prelievo supplementare ((dovuto)), le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le ((misure)) di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.
2.All'((Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA))) compete ((unicamente)) la gestione della riserva nazionale ai sensi ((dell'articolo 3)), l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli importi ((di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8)), nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.
3.La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.
4.((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.
5.((Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia)) sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli ((nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto)). In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 10.000 e non superiore a Euro 100.000.
6.Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ((ai sensi dell'articolo 4)) e le loro organizzazioni, le organizzazioni ((dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)), nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal ((decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188)), si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di cui al comma7.((I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto)).
7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ((sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari)), sono definite le modalita' di attuazione ((delle disposizioni del presente decreto)).
8.L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689((. . .)).
9.In caso di mancato versamento del prelievo supplementare ((dovuto)), le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le ((misure)) di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.
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5. TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-05-06, n. 202400893Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
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