Art 21

Art. 21.

Salvo quanto stabilito dal quinto comma del precedente articolo 2 resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464 e 20 maggio 1975; n. 164.
Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al comma precedente e' assicurato anche nei casi di cui alla lettera c) del quinto comma del precedente articolo 2. In tali casi il relativo decreto produce tutti gli effetti di cui al successivo articolo 25 ed e' emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria operanti nella provincia e la regione interessata.
Il periodo di godimento del trattamento di Cassa integrazione e' considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente all'anzianita' di iscrizione nelle liste.
La dichiarazione di crisi aziendale di cui al precedente articolo 2, quinto comma, lettera b) puo', per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1 luglio 1976.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 1988, N.86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N.160))((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 1988, N.86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N.160))
Entrata in vigore il 22 marzo 1988
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