(riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello stato).

Art. 22. (Riorganizzazione degli uffici
e dei servizi dello Stato).1.Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunita' montane.
2.I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1994

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