Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche' norme sulla composizione della commissione per l' esame di avvocato

Art. 8.Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame di avvocato1.Le domande ((e i relativi allegati)) per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del ((codice di cui al))decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.
3.L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina ((adottata al livello dell'Unione europea)), all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. ((Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita)) l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.".
4.All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.".
Entrata in vigore il 6 aprile 2012
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