Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

Art. 23.Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese1.Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a)l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b)l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico ente;
c)il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2.Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2-bis.La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
((2-ter.Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni, sono individuate le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonche' gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 2-bis))
Entrata in vigore il 13 gennaio 2017
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