TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-09-18, n. 202401672

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-09-18, n. 202401672
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401672
Data del deposito : 18 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2024

N. 01672/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00790/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 790 del 2021, proposto da
CAL.BIS.T. di N T &
Figli S.r.l. (di seguito: CALBIST), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;

contro

Comune di Bisaccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Imperiale Raimondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

1) della nota prot. 1302 del 25 febbraio 2021 con la quale lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Bisaccia ha rilasciato alla ditta Imperiale Raimondo, il provvedimento conclusivo del procedimento unico di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativamente all'insediamento produttivo (Impianto di recupero inerti e messa a riserva) sito in Bisaccia alla c.da Bucci snc, Foglio 18 Part. 704 (ex 685)”;

2) dell'AUA, rilasciata alla ditta Imperiale Raimondo, per la predetta attività produttiva, con determinazione dirigenziale n. 317 dell'11 febbraio 2021 del Settore 4 “Ambiente e Viabilità” della Provincia di Avellino, in qualità di autorità competente;

3) del parere della Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti n. 41180 del 26/01/2021, anch'esso conosciuto solo negli estremi in quanto menzionato nel provvedimento di cui al punto 1) che precede;

4) del parere del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico &
Ricostruzione del Comune di Bisaccia prot. n. 7592 del 20/11/2020 (come confermato con successiva nota prot. 373 del 20/01/2021), parimenti conosciuto solo negli estremi in quanto menzionato nel provvedimento di cui al punto 1) che precede;

5) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente che sia in qualsiasi modo ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Bisaccia, Provincia di Avellino ed Imperiale Raimondo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 settembre 2024 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso, notificato il 26 aprile 2021 e depositato il successivo 25 maggio, la società CALBIST ha impugnato la nota prot. n. 1302 del 25 febbraio 2021 con la quale il Comune di Bisaccia aveva rilasciato alla controinteressata, Ditta Imperiale Raimondo, l’Autorizzazione unica ambientale (AUA) relativa ad un impianto di recupero inerti e messa a riserva, sito in Bisaccia alla contrada Bucci snc, Foglio 18 Part. 704 (ex 685).

Il rilascio è conseguente ai seguenti atti, anch’essi oggetto di impugnazione:

- decreto dirigenziale n. 317 dell’11 febbraio 2021 anch’esso oggetto d’impugnazione, col quale la Provincia di Avellino, in qualità di autorità competente, aveva a sua volta riconosciuto l’Autorizzazione unica ambientale per quell’insediamento produttivo.

- parere della Regione Campania – UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti n. 41180 del 26 gennaio 2021;

- parere del responsabile del settore tecnico urbanistico e ricostruzione del Comune di Bisaccia n.7592 del 20 novembre 2020.

2.- Il ricorso è affidato alla seguente unica censura: Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 17 della L. n. 1150/1942;
dell’art. 27 della L. n. 865/1971;
dell’art. 23 del D. L. n. 5/2012 (conv. L. n. 35/2012);
degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 59/2013;
della L. Reg. Campania n. 14/1982;
della L. Reg. Campania n. 16/2004. Falso presupposto. Contraddittorietà. Violazione del giusto procedimento. Sviamento.

Il Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) era stato approvato con decreto dell’Assessore all’Urbanistica della Regione Campania n. 415 del 21 maggio 2002. Non essendo stato attuato, dopo il 2012, decorso il decennio di vigenza, sarebbe ormai decaduto. Di conseguenza, l’impianto produttivo proposto dalla controinteressata ditta Imperiale Raimondo non sarebbe assentibile allo stato della programmazione urbanistica vigente nel Comune di Bisaccia.

Decaduto il PIP, il Comune di Bisaccia non ha mai approvato il nuovo piano attuativo diretto a disciplinare la parte della zona D2 “Produttiva già programmata”, disciplinata dal P.R.G. approvato nel 2006 (art. 9 ed art. 18 delle NTA), rimasta inattuata.

3.- Resistono in giudizio il comune di Bisaccia, la provincia di Avellino ed il controinteressato Imperiale Raimondo, i quali hanno argomentato per la correttezza dell’operato delle amministrazioni ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La Provincia di Avellino, con memoria depositata il 12 luglio 2024, ha altresì eccepito in via preliminare l’irricevibilità del ricorso perché tardivo con riguardo all’impugnazione della

determinazione dirigenziale provinciale n. 317 dell’11 febbraio 2021. In ogni caso la sua improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse, posto che la ditta ricorrente - nella medesima area PIP dell’insediamento del controinteressato - ha realizzato un impianto, assentito con Autorizzazione unica ambientale prot. n. 3610 del 19 aprile 2022, del tutto simile a quello oggetto del presente giudizio.

La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza straordinaria del 12 settembre 2024, fissata nell’ambito del programma per lo smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.

Nel corso dell’udienza, l’avvocato di parte ricorrente ha chiesto il rinvio del presente giudizio, in attesa della decisone del Consiglio di Stato sull'appello proposto avverso la sentenza di questo TAR n. 309 del 6 febbraio 2023 emessa sul ricorso R.G. n. 2128/2022. Quest’ultimo è stato promosso dall’odierna ricorrente avverso il provvedimento prot. n. 9324 del 14 ottobre 2022 col quale il comune di Bisaccia aveva rilasciato alla controinteressata il permesso di costruire in sanatoria n. 35/2022, avente per oggetto i lavori relativi all’impianto produttivo di cui si discute.

Svoltasi l’udienza - in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a. - la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.- In via preliminare, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per disporre il rinvio, richiesto dalla parte ricorrente, della presente causa. Il ricorso R.G. 2128/2022, ormai definito in primo grado con la menzionata sentenza n. 309/2023, ha riguardato il permesso di costruire in sanatoria n. 35 del 2022 e, pertanto, una questione che, benché collegata, è distinta da quella odierna. Per di più, se si esamina la natura del rapporto tra i due provvedimenti, è l’AUA a porsi quale atto presupposto del permesso di sanatoria e non il contrario, con la conseguenza che non vi è alcuna ragione logico giuridica per fare dipendere la decisione del presente ricorso dalla definizione, per di più in grado di appello, del contenzioso riguardante il menzionato permesso.

Non va altresì trascurato che l’odierno ricorso è stato fissato nel ruolo di un’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato, il cui obiettivo è proprio quello della definizione dei giudizi pronti per essere decisi, in ossequio al principio di cui all’art. 2 c.p.a., riguardo alla ragionevole durata del processo.

5.- Ciò chiarito, può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito, sollevate dalla Provincia di Avellino, attesa l’infondatezza nel merito dell’odierno ricorso.

Giova ricordare che i PIP, disciplinati dall’art. 27 della L. 865/1977, sono strumenti di pianificazione che i comuni possono approvare per consentire lo sviluppo di stabilimenti a vocazione industriale, artigianale, commerciale e turistico, nell’ambito di zone a ciò destinate in accordo ai piani regolatori generali (o, anche, piani di fabbricazione) vigenti.

Il PIP, pertanto, è uno strumento di attuazione avente contenuto di piano particolareggiato per la cui realizzazione è possibile prevedere anche l’attivazione della procedura espropriativa da parte del comune. Lo stesso risponde ad una duplice finalità. Da un lato, assicura un ordinato sviluppo del territorio, più in particolare dell’area nella quale si inseriranno i nuovi complessi produttivi, in armonia con quelli già esistenti. Dall’altro, intende stimolare l’espansione produttiva nel territorio comunale, offrendo alle imprese – ad un prezzo politico e previa espropriazione ed urbanizzazione – le aree occorrenti per l’insediamento dei loro impianti.

Come chiarito da costante giurisprudenza amministrativa, il PIP è uno strumento non solo di pianificazione urbanistica ma anche, e soprattutto, di politica economica (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2878;
Id., 5 marzo 2015, n. 1125).

Il PIP, una volta approvato e notificato a tutti i proprietari delle aree incluse nello stesso, ha efficacia decennale e valore di dichiarazione di pubblica utilità di tutte le trasformazioni urbanistiche in esso previste.

In seguito all’espropriazione, dette aree entrano a far parte del patrimonio indisponibile comunale con uno specifico vincolo pubblicistico, che consiste nella loro destinazione ad essere cedute in proprietà o in concessione di diritto di superficie ai soggetti legittimati, cui segue la stipula di una apposita convenzione atta a disciplinare gli oneri posti in capo all’acquirente/concessionario e le relative sanzioni in caso di inosservanza.

Alcuna disposizione impone l’attuazione contestuale dell’intero piano: il Comune, nel termine decennale, è tenuto ad espropriare i lotti sui quali è stato impresso il vincolo di destinazione d’uso, non anche a procedere all’assegnazione di tutti i lotti espropriati (cfr., la richiamata sentenza di questo TAR n. 309/2023).

La ragione risiede nel fatto che gli interventi produttivi necessitano di essere graduati nel tempo, rispondendo alle normali evoluzioni ed alle effettive esigenze del mercato, anche nel corso del decennio. Trascorsi i dieci anni, l’amministrazione, se non può prorogare il PIP, può sempre valutare l’opportunità di predisporre un nuovo strumento urbanistico col quale rinnovare – e semmai aggiornarla alle sopravvenute reali esigenze - la scelta pianificatoria attuativa rimasta in tutto o in parte irrealizzata.

La valenza decennale del PIP conferisce dunque validità alla dichiarazione di pubblica utilità necessaria per gli eventuali espropri e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, peraltro, nel caso in esame, già realizzate entro il termine.

E’ tuttavia importante rimarcare che il termine di vigenza decennale del PIP circoscrive il potere ablatorio del Comune, esercitabile entro quel periodo temporale, ma non incide sul potere di assegnare i lotti. Questo perché continuano ad avere efficacia la destinazione d’uso e la zonizzazione dell’area anche per effetto delle previsioni contenute nel Piano regolatore generale (sul punto, giurisprudenza granitica;
ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3002, che richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 4036 del 2017;
sez. V, n. 6823 del 2013;
sez. IV, n. 2045 del 2012, cfr. anche Cons. Stato, IV, 22 ottobre 2018, n. 5994).

6.- Nel caso in esame, la ricorrente lamenta l’avvenuta decadenza del PIP ai fini della nuova assegnazione di aree destinate ad attività produttive (artigianali, industriali e commerciali) per l’appurata scadenza del termine decennale del PIP, senza tuttavia considerare che l’amministrazione comunale, col rilascio dell’AUA, ha nella sostanza ribadito l’interesse pubblico allo sviluppo dell’area PIP con l’assegnazione di una nuova autorizzazione per attività produttive.

Non a caso, nel 2006 il PRG ha confermato e recepito le previsioni urbanistiche del PIP approvato nel 2002. In questo senso, l’art. 18 N.T.A. inserisce nella Zona D2 – Produttività già programmata - le aree specificamente riservate ad impianti produttivi (artigianali, industriali, commerciali) già disciplinate dal vigente piano esecutivo vigente.

Pertanto, le assegnazioni dei lotti – alle quali hanno fatto seguito gli interventi edilizi - sono avvenute in maniera del tutto conforme alla disciplina programmatoria ed esecutiva vigente.

7.- In considerazione della particolare natura della controversia, si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.

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