Art. 13.((Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773))1.Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
b)all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "((La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale))";
c)all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle seguenti: "((hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio))";
d)all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e)all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
f)all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e' sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.";
g)gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.
2.Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
a)all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
b)all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "((La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale))";
c)all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle seguenti: "((hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio))";
d)all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e)all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
f)all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e' sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.";
g)gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.
2.Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.