eventi pregressi

Art. 12. Eventi pregressi1.I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969.
2.Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 NOVEMBRE 1998, N. 407. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.
3.Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge. ((11))

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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 3 agosto 2004, n. 206 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella misura di 200.000 euro."
Entrata in vigore il 11 agosto 2004
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