opzione dei superstiti per un assegno vitalizio

Art. 5. Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio1.Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:
a)lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
b)lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
c)lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.
Entrata in vigore il 25 ottobre 1990
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