notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze

Art. 37. Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze1.L'ufficio consolare:
a)provvede, direttamente o tramite le autorita' locali, in conformita' alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
b)compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorita' nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorita' nazionali.
2.L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorita' nazionale competente.
Entrata in vigore il 13 maggio 2011

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