violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (ce) n. 178/2002 in materia di rintracciabilita'
Art. 2. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18
del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilita'1.Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.
Nota all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle premesse.
del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilita'1.Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.
Nota all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle premesse.