disposizioni finali
Art. 26. Disposizioni finali1.Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.
((2.Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita'.))3.Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4.COMMA ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1999, N. 108.
5.E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6.Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio 1971, n. 558; la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384; l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407
((2.Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita'.))3.Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4.COMMA ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1999, N. 108.
5.E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6.Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio 1971, n. 558; la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384; l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407
1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-02-24, n. 202301225Provvedimento:Leggi di più...- art. 17-bis TULPS·
- art. 21-nonies legge 241/1990·
- art. 22 d.lgs. 114/1998·
- art. 57 legge regionale 1/2014·
- cessazione attività commerciale·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- eccesso di potere·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- notifica provvedimento amministrativo·
- ordinanza dirigenziale·
- sanzione amministrativa·
- SCIA·
- subingresso nell'attività commerciale·
- verbale di accertamento·
- violazione di legge
2. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-03-02, n. 202301361Provvedimento:Leggi di più...- affidamento legittimo·
- cessazione attività commerciali·
- eccesso di potere·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- motivazione amministrativa·
- ordinanza dirigenziale·
- principio di assorbimento delle censure·
- SCIA di subingresso·
- TARI e occupazione di suolo pubblico·
- titoli abilitativi·
- verbali di trasgressione·
- violazione di legge
3. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-03-30, n. 202305468Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- principio di semplificazione del procedimento amministrativo·
- principio dispositivo nel processo amministrativo·
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)·
- sospensione dell'efficacia
4. TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300113Provvedimento:Leggi di più...- annullamento per vizi procedurali·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- carenza di motivazione·
- cessione di azienda·
- comodato d'uso gratuito·
- compensazione delle spese·
- decadenza titolo concessorio·
- eccesso di potere·
- mancato esercizio ultrannuale·
- omessa valutazione delle prove·
- ripristino originario stato dei luoghi·
- SCIA·
- sospensione attività commerciale·
- sostituzione di atti amministrativi·
- spese di lite·
- subingresso in attività·
- violazione art. 10 bis L. 241/90·
- violazione art. 1803 c.c.·
- violazione art. 26 comma 5 e art. 22 comma 3 D. Lgs. 114/1998·
- violazione art. 55 L. Regione Lazio n. 22 del 06.11.2019·
- voltura titoli abilitativi
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-10, n. 202309650Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza comunale·
- autorizzazione amministrativa·
- cessazione attività commerciale·
- compensazione delle spese·
- diritti acquisiti·
- interpretazione normativa·
- legittimità provvedimento amministrativo·
- limiti di superficie autorizzata·
- principio di coincidenza e corrispondenza della superficie impegnata·
- regime amministrativo delle attività commerciali·
- retroattività delle norme·
- salvezza dei diritti acquisiti·
- SCIA·
- vendita al dettaglio e all'ingrosso