requisiti per il conseguimento del diritto a pensione

Art. 22. Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione

Hanno diritto a pensione di anzianita' gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:
1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione ((obbligatoria o obbligatoria e volontaria))l Fondo, qualunque sia l'eta';
2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;
3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di eta' ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione e' ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

Eta Coefficienti

49.............................................. 0,9737
48.............................................. 0,9468
47.............................................. 0,9196
46.............................................. 0,8922
45.............................................. 0,8647
Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti:
a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purche' la invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;
b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, purche' l'invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidita' non e' dovuta a causa di servizio.
Ove l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.
Si considera dovuta a causa di servizio la invalidita' che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermita' contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1974
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