Art 20

Art. 20.1.Nell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il comma diciannovesimo e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge".
Entrata in vigore il 17 ottobre 1986
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