Art 4

Art. 4.
Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinate le misure e le modalita' di corresponsione delle indennita' per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali, o comportino una continua applicazione agli impianti dei centri meccanografici o, infine, siano effettuate durante le ore notturne.
La disciplina di cui al comma precedente e' applicabile anche al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado addetto ai servizi che comportino una continua applicazione agli impianti di centro meccanografico.
Le indennita' per servizio notturno non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
La spesa annua per tali indennita', da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1973 esclusivamente ai dipendenti applicati ai particolari servizi di cui al primo comma e limitatamente all'effettiva durata delle prestazioni ivi contemplate, e' determinata, per l'esercizio 1973, in lire 6 miliardi.
L'indennita' mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza resta regolata dalle norme che la concernono; l'indennita' di servizio penitenziario per gli impiegati civili degli istituti di prevenzione e pena sara' trasformata in indennita' da corrispondere al solo personale in servizio negli istituti predetti.
Entrata in vigore il 24 novembre 1973
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