trasferimento di funzioni amministrative
Art. 2. Trasferimento di funzioni amministrative1.Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che gia' non le spettino.
2.Sono, altresi', delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.
3.Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverra' d'intesa con lo Stato in conformita' a modalita' preventivamente stabilite.
Nota all'art. 2:
- La legge 5 marzo 1963, n. 366, e' citata alla nota all'art. 1.
2.Sono, altresi', delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.
3.Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverra' d'intesa con lo Stato in conformita' a modalita' preventivamente stabilite.
Nota all'art. 2:
- La legge 5 marzo 1963, n. 366, e' citata alla nota all'art. 1.