Art 5
Art. 5.
Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantita' o per la qualita' delle armi ((e delle loro parti)) delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entita'. In ogni caso, la reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi.
Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantita' o per la qualita' delle armi ((e delle loro parti)) delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entita'. In ogni caso, la reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi.