congedi per eventi e cause particolari

Art. 4. Congedi per eventi e cause particolari1.La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita' del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa.
2.I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3.I contratti collettivi disciplinano le modalita' di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attivita' lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunita', provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1.
4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
Entrata in vigore il 26 aprile 2001

Sentenze60


  • 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202303516
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 42 d.lgs. 151/2001·
    • art. 87 cod. proc. amm.·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione spese di giudizio·
    • congedo straordinario per assistenza a persona disabile·
    • convivenza·
    • difetto di presupposti·
    • eccesso di potere·
    • interpretazione art. 21 nonies l. 241/1990·
    • principio di legalità·
    • prova testimoniale·
    • requisiti per il congedo straordinario·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-09-20, n. 202403139
    Provvedimento:
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    • art. 42 d.lgs. 151/2001·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • assistenza a persone con disabilità·
    • bilanciamento tra esigenze di cura e organizzative·
    • discrezionalità legislativa·
    • interpretazione normativa·
    • licenza straordinaria·
    • limite massimo di fruizione della licenza·
    • oscuramento dei dati personali·
    • pareri negativi·
    • procedimento amministrativo

  • 3. Trib. Macerata, sentenza 05/02/2024, n. 182
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    • 4. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-06-25, n. 202400772
      Provvedimento:
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      • art. 10-bis l. n. 241 del 1990·
      • art. 241 del 1990·
      • art. 42 d.lgs. n. 151/2001·
      • autotutela amministrativa·
      • congedo straordinario·
      • diritti dei lavoratori·
      • motivazione del provvedimento amministrativo·
      • permesso ex art. 3 e 33 l. n. 104 del 1992·
      • principio di buona amministrazione·
      • principio di legittimo affidamento·
      • recupero somme indebitamente percepite·
      • ripetizione di indebito oggettivo·
      • sospensione dei termini di prescrizione·
      • violazione art. 2033 c.c.·
      • violazione art. 21-nonies l. n. 241 del 1990

    • 5. Trib. Enna, sentenza 02/10/2024, n. 456
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