Art 21-bis
Art. 21-bis.1.I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso e' deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione e' appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.
2.In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni.
Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.
3.All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorche' in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2. ((13))---------------AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, come modificato dall'art. 21, comma 4 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n.248, ha disposto (con l'art. 13, comma 6-bis) che "per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250".
2.In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni.
Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.
3.All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorche' in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2. ((13))---------------AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, come modificato dall'art. 21, comma 4 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n.248, ha disposto (con l'art. 13, comma 6-bis) che "per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250".
3. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-12-20, n. 202301004Provvedimento:Leggi di più...- art. 31 c.p.a.·
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4. TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2024-09-12, n. 202402390Provvedimento:Leggi di più...- accesso alle misure di accoglienza·
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- art. 2 Legge n. 241/1990·
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5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-22, n. 202211230Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 bis l. n. 1034/1971·
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