Art 11

Art. 11.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianita', e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.
I consiglieri di Stato possono essere destinati, alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno due anni di anzianita' e col loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potra' avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianita' di qualifica, tra i consiglieri che abbiano almeno due anni di anzianita'.
I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella destinazione alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1971
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