Art 2

Art. 2.
Con effetto dal 1 ottobre 1978, il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono sostituiti dai seguenti:
"All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre amministrazioni dello Stato e' attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento.
Nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria per cambio di profilo, per accertamento professionale e per vincita di concorso interno di cui all'articolo 10 della presente legge, nonche' ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altri profili professionali della stessa categoria, istituiti con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si conserva lo stipendio in godimento e l'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma del precedente articolo 15, e l'anzianita' maturata nella categoria medesima e' utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da profili professionali di categorie superiori, istituite con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' attribuita la classe di stipendio d'importo pari o immediatamente inferiore allo stipendio in godimento, maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge.
L'eventuale differenza e' corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilita', della pensione e della buonuscita, ed e' riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria. L'anzianita' maturata nella categoria superiore e' utile ai fini dell'ulteriore progressione economica".
Entrata in vigore il 13 ottobre 1981

Sentenze2

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