Art 6
Art. 6.
I rapporti di agenzia costituiti con l'impresa posta in liquidazione coatta sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui e' promossa la liquidazione coatta.
L'indennita' di fine rapporto e' a carico della liquidazione.
Nel caso di trasferimento di portafoglio a norma dell'art. 1, i predetti rapporti sono ricostituiti di diritto con l'impresa cessionaria a decorrere dal giorno successivo a quello della loro risoluzione.
Il nuovo rapporto di agenzia e' disciplinato dalle stesse condizioni del precedente contratto di agenzia stipulato con l'impresa posta in liquidazione coatta, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per adeguare il rapporto stesso alle disposizioni degli accordi nazionali stipulati tra le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli agenti ed alle disposizioni in materia di limiti delle spese di gestione agenziale adottate in applicazione dell'art. 11, quarto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo in ogni caso il diritto di recesso delle parti a norma dei predetti accordi nazionali.
I rapporti di agenzia costituiti con l'impresa posta in liquidazione coatta sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui e' promossa la liquidazione coatta.
L'indennita' di fine rapporto e' a carico della liquidazione.
Nel caso di trasferimento di portafoglio a norma dell'art. 1, i predetti rapporti sono ricostituiti di diritto con l'impresa cessionaria a decorrere dal giorno successivo a quello della loro risoluzione.
Il nuovo rapporto di agenzia e' disciplinato dalle stesse condizioni del precedente contratto di agenzia stipulato con l'impresa posta in liquidazione coatta, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per adeguare il rapporto stesso alle disposizioni degli accordi nazionali stipulati tra le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli agenti ed alle disposizioni in materia di limiti delle spese di gestione agenziale adottate in applicazione dell'art. 11, quarto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo in ogni caso il diritto di recesso delle parti a norma dei predetti accordi nazionali.