Art 9
Art. 9.
Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanita' ed universita'
1.All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: "2.005" e' sostituita dalla seguente: "1.720".
2.All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 e' aggiunto il seguente:
"488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno ai comuni, alle citta' metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.".
3.All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 484 le parole: "previste dal comma 481" sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 481 e 482", le parole: "esclusivamente per pagare i" sono sostituite dalle seguenti: "per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli relativi ai", le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014" e le parole: "per il 75 per cento ai comuni." sono sostituite dalle seguenti: "per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.".
b)al comma 485 dopo le parole: "30 aprile 2015" sono inserite le seguenti: "e del 30 settembre 2015".
4.All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 e' aggiunto il seguente: "478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.".
5.In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, puo' essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicita' almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.
6.All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per le finalita' del presente comma" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,".
7.All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)le parole: "Entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 2015";
b)dopo le parole: "e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata,".
8.All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: "sentite" e' sostituita dalle seguenti: "d'intesa con".
9.Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a)all'articolo 2, al comma 1, la parola: "2013", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "2017" e le parole: "da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2";
b)all'articolo 4, al comma 2, le parole: "Per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2016" e le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017";
c)all'articolo 7, al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2016";
d)all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: "2013" e' sostituita dalla seguente: "2017".
9-bis.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160.
9-ter.All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".
9-quater.La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.(6)
10.All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle universita' non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa universita' attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo".
11.All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999". Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.
11-bis.Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attivita' nel settore dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo.
11-ter.((Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'universita' e della ricerca)) e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.
11-quater.I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalita' giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)oltre l'80 per cento delle attivita' dell'ente e' effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;
b)nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
c)le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi.
---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "il comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanita' ed universita'
1.All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: "2.005" e' sostituita dalla seguente: "1.720".
2.All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 e' aggiunto il seguente:
"488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno ai comuni, alle citta' metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.".
3.All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 484 le parole: "previste dal comma 481" sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 481 e 482", le parole: "esclusivamente per pagare i" sono sostituite dalle seguenti: "per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli relativi ai", le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014" e le parole: "per il 75 per cento ai comuni." sono sostituite dalle seguenti: "per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.".
b)al comma 485 dopo le parole: "30 aprile 2015" sono inserite le seguenti: "e del 30 settembre 2015".
4.All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 e' aggiunto il seguente: "478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.".
5.In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, puo' essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicita' almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.
6.All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per le finalita' del presente comma" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,".
7.All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)le parole: "Entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 2015";
b)dopo le parole: "e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata,".
8.All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: "sentite" e' sostituita dalle seguenti: "d'intesa con".
9.Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a)all'articolo 2, al comma 1, la parola: "2013", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "2017" e le parole: "da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2";
b)all'articolo 4, al comma 2, le parole: "Per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2016" e le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017";
c)all'articolo 7, al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2016";
d)all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: "2013" e' sostituita dalla seguente: "2017".
9-bis.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160.
9-ter.All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".
9-quater.La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.(6)
10.All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle universita' non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa universita' attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo".
11.All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999". Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.
11-bis.Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attivita' nel settore dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo.
11-ter.((Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'universita' e della ricerca)) e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.
11-quater.I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalita' giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)oltre l'80 per cento delle attivita' dell'ente e' effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;
b)nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
c)le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi.
---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "il comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".