Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica

Art. 16.Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica1.Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonche' allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.
((1-bis.All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 5:
1) le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
2) le parole: ", di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015" sono sostituite dalla seguente: "annui";
b)dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
"5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, e' assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1º gennaio 2016, allo scopo altresi' di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonche' sono definite le modalita' del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente";
c)al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia".
1-ter.All'articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al primo periodo, dopo le parole: "d'intesa con" sono inserite le seguenti: "la regione e";
b)al secondo periodo, dopo le parole: "del Ministero" sono inserite le seguenti: ", la regione".
1-quater.Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuita' del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonche' per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, e' adottato un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano puo' prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in citta' metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprieta' delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresi' essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.
1-quinquies.Per le medesime finalita' di cui al comma 1-quater, entro il 31 ottobre 2015, le unita' di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilita' ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilita' di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
1-sexies.Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies, nonche' per assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1 dell'articolo 4, le parole: "dei commi 2 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 6";
b)all'articolo 5:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) al comma 3, dopo le parole: "funzioni di tutela su" sono inserite le seguenti: "manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,";
3) al comma 7, le parole: "commi 2, 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4, 5 e 6";
c)al comma 3 dell'articolo 63, le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4"))
Entrata in vigore il 14 agosto 2015
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